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Legge 28/12/2001 n. 448Art. 59 (Disposizioni in favore del settore tessile dell'abbigliamento e calzaturiero) 1. La somma di lire 110 miliardi di lire di cui all'articolo 103, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentata per l'anno 2002 di 1,5 milioni di euro e per l'anno 2003 di 1 milione di euro, interamente finalizzati alla concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Tali contributi sono in particolare finalizzati alla realizzazione di progetti consortili adottati da enti pubblici o da soggetti privati per la formazione e la valorizzazione degli stilisti. Art. 60 Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388) 1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo la parola: "svantaggiate" sono aggiunte le seguenti: "e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale"; b) al comma 1, dopo le parole "16 giugno 1998, n. 209" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento CE n. 1257/99"; c) al comma 3, dopo le parole "Abruzzo e Molise" sono aggiunte le seguenti: "e per le imprese agricole di cui al comma 1"; d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale di cui al Regolamento CE n. 1257/99 e di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228". 2. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Art. 61 (Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n.388) 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è aggiunto il seguente: "3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorchè negli stesi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie.Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3." Art. 62 (Modifiche all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n.388) 1. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: "m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale". b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del CIPE, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati: 1) le specifiche tipologie di azione da finanziare; 2) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2 del presente articolo; 3) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento; 4) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta; 5) le priorità territoriali e/o tematiche; 6) le categorie di soggetti beneficiari; 7) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti". Art. 63 (Modifiche all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n.412) 1. All'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.412, dopo le parole: "policlinici universitari a diretta gestione" sono inserite le seguenti: "gli ospedali classificati". Art. 64 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 260) 1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto 10 agosto 2000, n.260, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2001, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n.1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecunia- ria di 258 euro per ogni ettaro della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n.1493 del 1999, si applicano le sanzioni amministrative e pecuniarie seguenti: a) da 1.033 euro a 6.197 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realtà locale; b) da 2.582. euro a 12.911 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale. 2. dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n.260 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: " 3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo quanto disposto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n.689, e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati. 3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del produttore delle spese amministrative per l'iscrizione all'inventario di cui al regolamento (CE) n.1493/99 dei vigneti di cui al comma 3-bis". Art. 65. (Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unità di pesca a tutela dell'occupazione del personale marittimo) 1. Alle imprese armatrici di unità da pesca che ottemperino a quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio che intendano conseguire per le stesse l'abilitazione alla categoria di pesca appropriata all'attività cui il peschereccio è funzionalmente orientato, nonché alle imprese armatrici di unità da pesca esistenti ed aventi lunghezza fra le perpendicolari superiore a diciotto metri che debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, è concesso un contributo in conto capitale sulle spese di investimento per gli interventi strutturali di adeguamento necessari. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. 2. Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, è elevato del 30 per cento rispetto ai massimali di intervento previsti dall'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 2792/99. 3. Gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, previsti dal Regolamento (CE) n. 2847/93 e successive modificazioni, gravano sul Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle Politiche agricole e forestali. 4. Al fine di salvaguardare le imprese armatrici di unità navali mercantili e per la tutela dell'occupazione dei marittimi italiani si dispone che: a) a parziale modifica di quanto previsto dal decreto ministeriale 5 ottobre 2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, integrato con modifiche dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000, il personale navigante con la qualifica di padrone marittimo di prima classe per il traffico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualità di Comandante, può convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di Comandante con limitazione al comando di navi fino a 7.000 tonnellate; i padroni marittimi di seconda classe per il traffico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualità di Comandante possono convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di Comandante con limitazione al comando di navi fino a 5.000 tonnellate; b) i marittimi per i quali siano richiesti i certificati di antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio e primo soccorso elementare ai sensi della Convenzione STCW 95, e che non abbiano frequentato i corsi o sostenuto esami, vengono ugualmente certificati qualora abbiano navigato per un periodo di sei mesi negli ultimi cinque anni. Su di essi graverà comunque l'obbligo di frequentare i corsi e sostenere gli esami per antincendio di base e sopravvivenza e salvataggio e sostenere soltanto gli esami per il primo soccorso elementare, entro dodici mesi, a far data dal 1o febbraio 2002. Trascorso tale termine senza che siano stati frequentati i corsi e sostenuti gli esami, le certificazioni rilasciate ai sensi del presente comma perdono efficacia. Art. 66. (Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti) 1. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto legge 11 gennaio 2001 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, sono estesi, per i capi destinati alla macellazione a decorrere dal 1° aprile 2001 e fino al 31 dicembre 2002, alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue) di cui all'allegato I della decisione 2001/783/CEE della Commissione, del 9 novembre 2001. 2. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare del comparto bovino, causata dalla influenza catarrale dei ruminanti, le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-ter, comma 6, del decreto legge 11 gennaio 2001 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono destinate a decorrere dal 1° gennaio 2002, ad un apposito un fondo denominato "Fondo per l'emergenza blue tongue" per il finanziamento di: a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a 77, 46 euro (pari a lire 150.000) per i bovini in età compresa fra i 6 e i 12 mesi, fino a 144,92 euro (pari a lire 300.000) per i bovini di età compresa fra i 12 e 24 mesi e euro 180,75 (pari a lire 350.000) per le vacche a fine carriera produttiva;
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